Formazione e Aggiornamento Antincendio
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 artt. 36 e 37 D.M. 10 Marzo 1998 All. IX Corso A. Decreto 2 Settembre 2021
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati nell’Allegato III del D.M. 02/09/2021.
La formazione deve avere una durata minima di 4 ore (per gli addetti Livello 1), di 8 ore (per gli addetti Livello 2) e di 16 ore (per gli addetti Livello 3).
Gli aggiornamenti devono avvenire con cadenza quinquennale e con una durata minima di 2 ore (per gli addetti Livello 1), di 5 ore (per gli addetti Livello 2) e di 8 ore (per gli addetti Livello 3).
I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze che svolgono attività per le quali è prevista l’effettuazione dell’idoneità tecnica (rif. D.M. 02/09/2021 Allegato IV), una volta conseguito il corso di Formazione Antincendio sopracitato e ricevuto il relativo attestato di partecipazione, dovranno iscriversi, presso il Comando dei vigili del fuoco competente sul territorio ove ha sede l’attività lavorativa, al seguente indirizzo: https://corpodigitale.vigilfuoco.it/#/home
Prossimi corsi di Formazione e Aggiornamento Antincendio
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