LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI EDILI TEMPORANEI O MOBILI.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomini impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

 

REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE A PUNTI

Per l’ottenimento della patente, le imprese e i lavoratori autonomi, oltre a quanto già previsto dal Decreto Legge 19/2024 (iscrizione alla CCIAA, osservanza della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, possesso di DURC, nonché di DVR e DURF nei casi previsti dalla normativa), devono anche dimostrare l’avvenuta designazione del RSPP, se previsto.

Per la dimostrazione di quanto qui sopra indicato, viene introdotta la possibilità per imprese e lavoratori autonomi di ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000.

 

REVOCA DELLA PATENTE

Un aspetto completamente nuovo introdotto con la conversione in legge del decreto legge 19/2024 è il seguente (comma 4): qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente secondo quanto stabilito dal comma 1.

ALMENO 15 PUNTI NELLA PATENTE PER OPERARE NEI CANTIERI

La patente rilasciata ha inizialmente un punteggio pari a 30 punti (o crediti).

Le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.

 

DECURTAZIONE PUNTI

La legge 56/2024 introduce uno specifico allegato I-bis per l’individuazione delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a punti. Si tratta di 29 fattispecie. La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Al comma 7 dell’art. 27 si specifica ora che sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 divenute definitive. Tali provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Il nuovo comma 6 dell’art. 27 prevede che, se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

 

LE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE

Di seguito riportiamo le 29 fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08:

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati
Omessi formazione e addestramento: 2 punti decurtati
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati
Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtati
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtati
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtati
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati
Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtati
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati
PATENTE CON MENO DI 15 PUNTI
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.

 

SANZIONE IN CASO DI MANCANZA DELLA PATENTE O CON MENO DI 15 PUNTI

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con patente con meno di 15 punti, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.

 

ESONERO PER LE IMPRESE QUALIFICATE SOA CON CLASSIFICA III O SUPERIORE

Viene confermata la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III.

 

 

 

SLIDE INFORMATIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO:

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